Secondo quanto stabilito dallʼart. 138 comma 11 del D.Lgs 285 del 30.04.1992 lʼAssociazione della Croce Rossa Italiana, al pari di altri enti e/o istituzioni, può dotarsi di targhe ministeriali “CRIˮ e soprattutto può dotarsi di un proprio sistema di Motorizzazione, di un proprio sistema di gestione della flotta e può provvedere autonomamente alla formazione in ambito motorizzazione, ovvero allʼemissione di titoli abilitati e al rilascio di patenti di servizio CRI, al fine di adattarne la disciplina alle caratteristiche operativamente speciali per sostenere le loro esigenze.
fonte: https://cririsponde.cri.it/motorizzazione
Il Comitato di Pisa della Croce Rossa Italiana, attraverso l’Ufficio Territoriale di Motorizzazione (UTM), fornisce supporto a volontari e dipendenti per il conseguimento, rinnovo e conversione delle patenti di servizio CRI, in conformità con il Testo Unico CRI – Norme per la Circolazione dei Veicoli (04/12/2024).
Presso il Comitato di Pisa ha sede anche il VI Centro di Formazione Motorizzazione, incaricato della progettazione ed erogazione dei corsi di formazione in ambito motorizzazione e rilascio delle Patenti di servizio Superiori (tipo 6, 7 e 8).
Patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana
La patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana è una speciale patente di guida di servizio, che è rilasciata dalla Croce Rossa Italiana al proprio personale volontario e dipendente per la guida dei mezzi dell’Associazione.
Tale patente (e i relativi punti) sono completamente distinti da quelli della patente civile del guidatore. La Patente di Servizio della Croce Rossa Italiana abilita la conduzione dei soli veicoli con targa CRI.
Di seguito i vari tipi di abilitazione, i mezzi che abilitano a condurre e l’Ente che rilascia (Ufficio Territoriale di Motorizzazione o Centro di Formazione Motorizzazione) :
Tipi di patenti
Tipo Abilitazione | Veicolo CRI che consente di condurre | Veicolo CRI che consente di condurre | ENTE |
Tipo 1 | Ciclomotori di servizio, ovvero veicoli ad essi assimilabili | Ciclomotori | UTM |
Tipo 2 | Motoveicoli da trasporto, e veicoli speciali da trasporto assimilabili | Motoveicoli | UTM |
Tipo 2b | Motoveicoli di soccorso in emergenza | Motoveicoli da strada, a 2, 3 o 4 ruote, per interventi di emergenza o emergenza sanitaria. | UTM |
Tipo 3 | Autovetture ed autocarri leggeri da trasporto ed operativo, aventi massa complessiva fino a 4,5 t e posti inferiori o uguali a 9 compreso il conducente A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t. Il complesso veicolare composto da veicolo trainante e rimorchio non deve superare in ogni caso le 6,5 t. | Autovetture (fino a 9 posti e fino a 4,5 t) Autocarri leggeri (fino a 4.5 t) | UTM |
Tipo 4 | Ambulanze impiegate in attività di trasporto aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t. Il complesso veicolare, composto da veicolo trainante e rimorchio non deve superare in ogni caso le 6,5 t. | Ambulanze da trasporto ordinario di infermi Autocarri leggeri (fino a 4.5 t) | UTM |
Tipo 5 | Veicoli adibiti al soccorso in emergenza quali ambulanza da soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, pediatriche o bariatriche, unità mobile di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi o veicoli speciali ad essi assimilabili dotati di dispositivi di cui allʼart. 177 c.d.s. aventi massa complessiva fino a 4,5 t. | Ambulanze di soccorso per emergenza sanitaria. | UTM |
Tipo 6 | Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali, operativi carri attrezzi e veicoli speciali ed essi assimilatati aventi massa autorizzata superiore a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t. | Autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t. | CFM |
Tipo 7 | Veicoli da trasporto ed operativi aventi massa autorizzata oltre 4,5 t e posti superiori a 20. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t. | Autobus per trasporto di persone | CFM |
Tipo 7b | Minibus da trasporto ed operativi aventi limite massimo di 20 posti compreso il conducente e massa autorizzata fino a 4,5 t. | Minibus (da 10 fino a 20 posti compreso conducente) | CFM |
Tipo 8 | Complessi veicolari composti da veicolo di una delle categorie indicate per le patenti tipo 3, 4, 6, 7 e 7b quando traina un rimorchio di massa autorizzata superiore a 2 tonnellate ed in cui il complesso superiore supera la massa complessiva di 6,5 t. | Autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t. | CFM |
Condizioni di rilascio delle patenti CRI
Il rilascio della Patente di servizio CRI può avvenire attraverso diverse modalità, tra cui la conversione da patente civile, comunitaria, militare o equipollente, con o senza esercitazione pratica, il riconoscimento di un attestato di formazione rilasciato dalle Forze Armate, oppure mediante la frequenza di un corso di scuola guida con relativo esame. Le patenti di servizio CRI di tipo 1, 2 e 3 sono concesse esclusivamente tramite conversione da patente già in possesso o attraverso il riconoscimento dellʼattestato di formazione militare.
Le patenti di tipo 4, 6, 7, 7b e 8 possono essere rilasciate sia attraverso una conversione con esercitazione pratica per coloro che detengono la corrispondente patente civile o militare.
La patente di servizio di tipo 5 può essere rilasciata esclusivamente a seguito della frequenza di un corso di scuola guida e del superamento dellʼesame. Inoltre, per le patenti di tipo 2b, 4, 6, 7, 7b e 8, nel caso in cui il richiedente non sia titolare di patente di guida civile, militare o di altra patente equipollente, il rilascio può avvenire solo previa partecipazione a un corso di scuola guida e superamento del relativo esame.
Modalità di richiesta rilascio/rinnovo patenti CRI
La richiesta per il rilascio/rinnovo delle patenti di servizio CRI per i Volontari/Dipendenti del Comitato di Pisa (gli altri dovranno rivolgersi al proprio Comitato di riferimento) deve essere presentata seguendo la seguente procedura:
- tramite il portale GAIA il volontario/dipendente chiede l’autorizzazione a conseguire/rinnovare la Patente di servizio CRI. Il Presidente del Comitato o un suo Delegato procede alla verifica dei requisiti in base al tipo di patente



- Il richiedente mette a conoscenza l’UTM della volontà di conseguire/rinnovare la Patente CRI di Servizio inviando un’email a motorizzazione.patenti@cripisa.it specificando nell’email, se possibile, il codice pratica (Es.: WEBP-XXXX) essegnato da Gaia
- L’UTM provvederà a mettersi in conttatto con il richiedente e ad aggiungerlo ad un apposito gruppo Whatsapp in modo da essere inserito nella successiva sessione di Visite Mediche Monocratica o Commissione Medica.
- Una volta ottenuta l’idoneita psico/fisica il richiedente dovrà caricare su Gaia gli allegati necessari in base al tipo di richiesta:
- Fototessera che in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 23176 del 20/10/2016, la fototessera deve rispettare i seguenti parametri:
- Formato e Dimensioni
- Dimensioni: 40-45 mm di altezza x 32-35 mm di larghezza
- Altezza della testa: 60%-90%dell’altezza totale della foto
- Foto recente
- Caratteristiche Tecniche
- Sfondo uniforme: grigio chiaro, crema, celeste o bianco
- Solo il soggetto(nessun altro oggetto o persona)
- Foto a colori con colorazioni naturali
- Messa a fuoco perfetta e contrasto appropriato
- Posizione e Inquadratura
- Posizione frontale con sguardo verso l’obiettivo
- Testa centrata verticalmente
- Espressione neutra, bocca chiusa
- Nessuna inclinazionelaterale o verticale del viso
- Occhi e Viso
- Occhi ben visibili e aperti(no effetto occhi rossi)
- Nessuna ombra sul viso o sullo sfondo
- Viso completamente visibile dalle orecchie al mento
- Accessori e Abbigliamento
- NO copricapi (eccetto motivi religiosi con viso chiaramente visibile)
- NO occhiali con lenti colorate(solo lenti trasparenti)
- Montatura occhiali che non copra gli occhi
- Occhi non copertida capelli
- Formato e Dimensioni
- Copia della Patente Civile e/o Cri Fronte Retro in un unico file PDF
- Attestato d’idoneità Psico/Fisica (Allegato B-3) ottenuto in fase di Visita Medica
- Allegato C-3 Autocertificazione di Attestazione dei Requisiti Generali per il conseguimento della Patente di Guida CRI
- Fototessera che in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 23176 del 20/10/2016, la fototessera deve rispettare i seguenti parametri:
- In caso di rinnovo o conversione diretta verrà rilasciata la patente che il volontario potrà scaricare direttamente da Gaia. In caso di Conversione con Esercitazione pratica verrà rilasciato l’Allegato C-5 (Foglio Rosa) con la validità di un anno. In caso di conseguimento per Corso ed Esame il richiedente verrò aggiunta ad una lista di candidati e verrà avvisato appena un Corso relativo alla tipologia di patente richiesta verrà attivato su Gaia
Da Giugno 2025 le Patenti di Servizio CRI per i Volontari/Dipendenti, che non abbiano esigenza di guidare mezzi CRI all’estero, verranno rilasciate esclusivamente in modalità dematerializzata. Il richiedente troverà su Gaia, nella Sezione Curriculum alla voce Patenti CRI il link per poter stampare il file pdf contenente il QR-Code di verifica.
In caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine sarà sufficiente mostrare il QrCode di verifica.
L’Ufficio Territoriale di Mororizzazione rimane a disposizione per chiarimenti ed è contattabile all’indirizzo email motorizzazione.patenti@cripisa.it
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